Statuto

 

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani “A.B.N.I.”  di seguito denominata Associazione, con sede in Padova Via Sesta Strada  n. 8. Il Consiglio Direttivo  ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 - Finalità
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità ed in particolare ha i seguenti scopi rigorosamente scientifici e culturali:
a.     prevenire i danni della malnutrizione e diffondere percorsi di educazione alimentare secondo i principi di sana alimentazione, mediante un’attività di ricerca, di aggiornamento, di informazione e di formazione;
b.     istituzione di centri di formazione, promozione di congressi, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento e formazione, dibattiti, campagne di opinione;
c.     informare sui progressi tecnologici nel campo della  nutrizione e della sicurezza alimentare, sui danni provocati dalla malnutrizione e dagli eccessi ponderali, sulle problematiche inerenti gli aspetti sanitari e tossiinfettivi, divulgando quelle norme che possono contribuire a prevenire e correggerne i danni;
d.     attività di aggiornamento e di formazione professionale  nelle materie inerenti agli scopi istituzionali anche con programmi annuali di attività formativa ECM;
e.     collaborazione con il Ministero della salute, l’ISS, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
f.      elaborazione di linee guida; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
g.     Diffusione della propria attività istituzionale anche mediante pubblicazioni editoriali di studi, ricerche, materiale informativo etc.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento ai sensi dell’art.20   dello statuto.

 Art. 4 - Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche  che, nelle specifiche discipline - in presenza dei requisiti richiesti dal successivo art.5 - perseguono le finalità dell’Associazione stessa.
Sono soci onorari le note personalità scientifiche di chiara fama nazionale e internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo ed alla conoscenza dei problemi oggetto dell’associazione stessa invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa  annuale, hanno diritto di voto in assemblea e sono destinatari di tutti i diritti e di tutti i previsti per i Soci. 

Art. 5 - Ammissione dei Soci
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e previo accertamento del possesso dei seguenti requisitii:
a.      Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento o quinquennale o laurea specialistica 3+2)  o altro Diploma di Laurea che consenta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi sezione A,
ed inoltre:
b.      Almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Possesso della specializzazione in Scienza dell'Alimentazione o, in mancanza, attestato di partecipazione e profitto a corsi di formazione nutrizionale o esperienza professionale nel settore;
2. Essere impegnati nello studio o nella risoluzione di problemi inerenti l'alimentazione e/o la Nutrizione dei Viventi (uomo, animali e piante) in qualsiasi settore (Agricoltura, Industria, Università, Ricerca, Sanità, Libera Professione).
3. Superamento dell'Esame di Stato che consenta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi sezione A.
4. Insegnanti di materie inerenti la nutrizione o l’alimentazione dei viventi e/o impegnati in progetti di educazione alimentare o nella formazione in tale ambito. .
La richiesta di ammissione dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è intrasmissibile ed è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, inoltre l’adesione comporta l’accettazione delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Tutti  gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".
La quota associativa dovrà essere versata entro il 28 febbraio  di ciascun anno.

 Art. 6 - Perdita della qualifica di socio.
La qualifica  di socio si perde per  :
-      Dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione scritta;
-      Morosità  qualora vi sia il mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi;
-      Indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei socia seguito di gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell’associazione .
-      Decesso .

 Art. 7 - Diritti  e Doveri dei Soci
Tutti i soci hanno diritto di :
-      Partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare all'attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti servizi proposti ;
-      Partecipare in qualità di elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto al successivo art 14;
-      Diritto di partecipazione e voto alle assemblee ordinarie e straordinarie .
Tutti i soci hanno il dovere di:
-      Rispettare lo statuto e i regolamenti;
-      Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
-      Versare la quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo;
-      Rispettare le finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
-      dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
-      da entrate derivanti  da iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
-      da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organismi nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private. L’associazione si impegna inoltre a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di : soci, amministratori, collaboratori o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’associazione ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’associazione .
E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 9 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Art. 10 - Assemblea dei Soci
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 6 nonché i soci onorari.
È ammessa la rappresentanza dei soci per delega. Ogni socio può ricevere un numero massimo di 2. che devono essere per iscritto. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i componenti  dell’Organo di Controllo se nominato, non possono detenere deleghe.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.
L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, sottoponendo alla discussione dell'assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario  preventivo e del programma di attività sociale;
l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
la nomina dell’Organo di Controllo e del suo Presidente qualora sia nominato un organo collegiale ;
l'approvazione dei regolamenti interni;
la trattazione di tutti gli altri argomenti  attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche  del presente statuto;
b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

 Art. 11 - Convocazioni
La convocazione dell'assemblea avviene con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

 Art. 12 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria  e straordinaria sono validamente costituite:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza  dei soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere dell’assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe.

 Art. 14 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da  4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea per un periodo di anni 4 e che sono rieleggibili. Il suo numero varia da un minimo di 5 ad un massimo di  7 componenti..
Possono essere eletti Consiglieri coloro che sono soci da almeno tre anni, in regola con il pagamento della quota associativa.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario e qualora lo ritenga opportuno un Tesoriere a cui delegare i compiti ritenuti più opportuni .
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo quanto riservato all'assemblea. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire i poteri anche di straordinaria amministrazione al Presidente, oltre che  la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad uno o più componenti del medesimo consiglio o ad altri soggetti espressamente incaricati.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
-      delibera di ammissione dei nuovi soci;
-      delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualifica di socio nonché sulla esclusione per indegnità da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
-      determina annualmente l'ammontare delle quote sociali;
-      segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'assemblea dei soci.
-      Predispone lo schema di rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
-      nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche con una finalità istituzionali;
-      delegare specifici poteri compreso quello di firma a uno o più componenti;
-      deliberare in merito all'apertura di sezioni periferiche e provvedere alla loro regolamentazione.
-      Predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre ad approvazione da parte dell’assemblea.
Il membro del Consiglio Direttivo che risulta assente ingiustificato a  numero 4 (quattro) dalle riunioni in cui è prevista la sua presenza, decade automaticamente dal proprio incarico.
In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, il consiglio stesso provvederà alla sostituzione mediante cooptazione e i cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo .
Viene espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali sono tuttavia ammessi i rimborsi forfettari e di spese documentate  per quanto sostenuto a favore dell’associazione.
Ai componenti del Consiglio Direttivo potranno eventualmente essere corrisposte somme per lo svolgimento di incarichi diversi da quelli strettamente connessi all’esercizio del loro mandato, quali ad esempio docenze, direzioni scientifiche, coordinamento scientifico, tutoraggio etc. .

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo
L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai membri del Consiglio Direttivo anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.
Perché la riunione sia ritenuta valida è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. 

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione  nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Ha inoltre  il compito di coordinare tutte le attività  deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente  collabora  con il Presidente e lo sostituisce  in caso di assenza o impedimento. 

Art. 17  - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo per un periodo di anni quattro ed è rinnovabile.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva  il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione dell'attività esecutive.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro dei soci

 Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea dei Soci  può prevedere con apposita delibera la nomina del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con le modalità di cui sopra, vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i rendiconti economico finanziari annuali.
E’ facoltà dell’assemblea decidere di assegnare tale incarico ad un organo monocratico o collegiale, in tal caso esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 3  anni e sono rieleggibili. 

Art.19 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei Soci può facoltativamente  prevedere con apposita delibera la nomina del Collegio dei Probiviri composto da tre componenti .
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.
Il Collegio  giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure. 

Art. 20 - Esercizio Sociale – Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo e Consuntivo
L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
- il rendiconto economico e finanziario preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il rendiconto economico e finanziario consuntivo almeno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 21 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 22 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

 

 

 

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